Dati calcolo credito imposta lavoratori all'estero

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Lo scopo della funzione è di prevedere a livello di azienda e di dipendente tutti i dati necessari all'utente per calcolare in fase di elaborazione del cedolino di conguaglio il credito d'imposta per i lavoratori all'estero e poter evitare le doppie imposizioni d'imposta come previsto dall’articolo 165 del TUIR.

Inoltre i dati utili al calcolo e il relativo credito risultante sono richiesti nell'esposizione della C.U. infatti:

Nella casella "Ritenute Irpef" va indicato il totale delle ritenute d’acconto che il sostituito dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto delle detrazioni e del credito d’imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, indicati rispettivamente nelle caselle "Detrazioni per carichi di famiglia", "Detrazioni per famiglie numerose", "Detrazioni per lavoro dipendente pensioni e redditi assimilati", "Totale detrazioni per oneri", "Detrazioni per canoni di locazione" e "Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero". Le ritenute esposte nella casella sono comprensive di quelle eventualmente indicate nella casella "Ritenute Irpef sospese".

Nella casella "Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero" deve essere indicato il credito d’imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Con riferimento a tale credito evidenziato nel punto "Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero", nelle successive caselle "Codice stato estero", "Anno di percezione reddito estero", "Reddito prodotto all'estero" e "Imposta estera definitiva" devono essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:

il codice dello Stato estero;

l’anno di percezione del reddito estero;

il reddito prodotto all’estero;

l’imposta pagata all’estero resasi definitiva.

Relativamente all’importo evidenziato nella casella "Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero", nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione

del reddito complessivo tassato in Italia, dell’imposta lorda italiana, dell’imposta netta italiana.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all’estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR) anche l’imposta pagata all’estero, da riportare nelle annotazioni (cod. AQ), è quella ridotta in misura corrispondente.

 

COMPETENZE CREDITO D'IMPOSTA DIPENDENTI ALL'ESTERO

Codice azienda/ente.

Codice dipendente.

Anno nel quale è stata versata un'imposta in modalità definitiva in uno stato estero e per la quale per evitare la doppia imposizione si procede al calcolo del credito d'imposta. Fare attenzione al fatto che per un lavoratore, potremmo per lo stesso anno di imposta, avere delle imposizioni definitive per diversi stati esteri e per diversi anni di produzione del reddito.

Anno nel quale è stato prodotto il reddito all'estero per il quale è stata versata in modo definitivo l'imposta ai fine della C.U.

 

 

FORZATURA IMPORTI ITALIA

Forzatura del reddito complessivo tassato in Italia nell'anno di riferimento. Tale reddito oltre a quello di lavoro dipendente deve comprendere gli eventuali redditi:

- dominicali
- agrari
- fabbricati
- altri redditi
- cedolare secca.

Se il campo non viene compilato, la funzione di conguaglio del cedolino reperirà il reddito complessivo tassato in Italia dall'archivio della C.U. dell'anno di riferimento ritenendo che il reddito del lavoratore sia costituito solo da lavoro dipendente.

Forzatura imposta lorda calcolata in Italia nell'anno di riferimento. Tale importo deve essere al lordo di tutte le detrazioni spettanti. Se il campo non viene compilato, il dato verrà reperito dall'archivio della C.U. dell'anno di riferimento.

Forzatura imposta netta calcolata in Italia nell'anno di riferimento, facendo attenzione che deve essere al lordo dei crediti per sisma, del credito imposta estero, dei crediti per erogazioni cultura ecc. Se il campo non viene compilato, il dato verrà reperito dall'archivio della C.U. dell'anno di riferimento.

 

 

DATI PER CALCOLO CREDITO D'IMPOSTA ESTERO

Codice dello stato estero nel quale per il dipendente in linea si è resa disponibile l'imposta definitiva. In questo stato il lavoratore deve aver prodotto un reddito nell'anno di riferimento.

Importo del reddito prodotto nell'anno di riferimento nello stato per il quale si chiederà il credito d'imposta.

Importo dell'imposta resa definitiva nell'anno di imposta.

Da utilizzare nel caso in cui:

- per uno stesso anno di produzione del reddito, l'imposta si è resa definitiva in due diversi anni di imposta. Nel secondo anno, dovrà essere indicato quanto già utilizzato nel calcolo del primo anno;

- per lo stesso stato sia già stato erogato un credito d'imposta da un precedente datore di lavoro per lo stesso anno d'imposta.

Importo di incapienza. Se l’ammontare dei crediti di imposta spettanti per l'anno di imposta in conguaglio è superiore a quello dell’imposta netta (risultante dal conguaglio stesso) il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, in ogni caso non è attribuibile in questa fase.

Reddito estero calcolato come convenzionale. Il campo va compilato se l'imponibile tassato all'estero non corrisponde a quello utilizzato in Italia. La risoluzione 48/2013 lo richiede per il calcolo del limite previsto dall'art. 165 c. 10 del TUIR. Dividendo il reddito convenzionale per quello effettivo e moltiplicando il risultato per l'imposta pagata all'estero avremo il limite di credito.

Reddito estero calcolato come effettivo. Il campo va compilato se l'imponibile tassato all'estero non corrisponde a quello utilizzato in Italia. La risoluzione 48/2013 lo richiede per il calcolo del limite previsto dall'art. 165 c. 10 del TUIR. Dividendo il reddito convenzionale per quello effettivo e moltiplicando il risultato per l'imposta pagata all'estero avremo il limite di credito.

In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l’imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (Ris. n. 48/E del 2013).
Si precisa che, ai sensi dell’art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all’estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR) anche l’imposta pagata all’estero, da riportare nelle annotazioni della C.U. (cod. AQ), è quella ridotta in misura corrispondente.