Contiene la gestione della tabella ministeriale per l'applicazione del contributo di solidarietà. L'articolo 2 comma 2 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 (Decreto del 21 novembre 2011) ha infatti stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR, sia superiore a 300.000,00 €, è dovuto un contributo di solidarietà del 3%sulla parte di reddito che eccede il predetto limite.
È consentito gestire sino a 99 scaglioni di reddito. Ciascuno scaglione è numerato progressivamente in modo automatico.
In fase di inserimento e/o di modifica del contenuto della tabella, la procedura effettua un controllo di compatibilità tra valori del campo "Reddito annuo fino a": al progredire degli scaglioni, anche il reddito inserito deve essere maggiore del reddito presente nello scaglione precedente.
GESTIONE STORICO
Gestione storico
Consultare il capitolo "Introduzione e storicizzazione" delle tabelle, paragrafo "La storicizzazione".
Numero scaglione
Progressivo di numerazione delle righe.
Reddito annuo fino a
Costituisce il limite superiore dello scaglione in oggetto.
Aliquota
Percentuale relativa al contributo di solidarietà da applicare sulla parte di reddito che si colloca all'interno dello scaglione.