Mediante la compilazione di questo archivio si consente all'utente di inserire i dati riferiti all'azienda, ma per singola provincia.
Le sezioni sono :
Cod azienda/ente
Codice azienda/ente per la quale si vogliono inserire o consultare i dati.
Cod provincia
Codice della sede provinciale a cui si riferiscono i dati. In altre parole, si identifica la provincia all'interno della quale, l'azienda in gestione ha almeno una filiale/dipendenza.
In questa sezione vengono inseriti i dati provinciali relativi all'indicazione dei posti previsti per eventuale personale non vedente, all'indicazione di eventuali lavoratori appartenenti alle categorie protette ed assunti prima del 18.01.2000 per cui a loro tempo conteggiati come disabili e alla disponibilità dei posti e delle mansioni cui possono essere adibiti i lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'art.1 della L. 68/99.
GENERICI
Cod filiale/dipendenza di riferimento
Codice della filiale/dipendenza della quale si vuole che venga reperito l'indirizzo da riportare sul prospetto informativo L.68/99, (l'indicazione è indispensabile nel caso in cui, nella stessa provincia sono ubicate diverse filiali). In assenza del presente codice, sul prospetto, in corrispondenza dell'indirizzo della sede provinciale, viene indicato l'indirizzo della prima filiale presente nella provincia in analisi.
Referente in forzatura
Codice (precedentemente previsto nella tabella anagrafici mittenti, corrispondente alla persona di riferimento che deve fare da tramite per gli eventuali contatti del Ministero del Lavoro solo se diversa da quella indicata nella sezione relativa all'azienda. Da utilizzare per aziende di grosse dimensioni dove vi sono persone diverse che conoscono le realtà delle varie sedi.
Posti previsti centralinisti non vedenti
Eventuale numero di posti definiti disponibili ad assunzione di centralinisti non vedenti.
Posti previsti massofisioterapisti non vedenti
Eventuale numero di posti definiti disponibili ad assunzione di massofisioterapisti non vedenti.
Categorie protette contate come disabili
Il problema si è posto perché la legge 68/1999 ha abrogato la previgente norma contenuta nella legge 482/1968 e ha previsto da una parte (art. 18) una disciplina apposita per orfani, superstiti di dipendenti deceduti per causa di servizio e profughi, dall'altra (art.3) una specifica disciplina per l'assunzione di soggetti disabili, con la fissazione di una quota di riserva del 7% dei lavoratori occupati. Ai fini del predetto calcolo della quota di riserva, con la nuova legge non erano più computabili i lavoratori rientranti nella disciplina del citato art. 18. I datori di lavoro pubblici e privati, sino al 31.12.2003, in ragione di una disciplina transitoria, potevano computare nelle quote obbligatorie di riserva tutti i lavoratori già occupati a tale titolo in base alla previgente normativa. Dal 01.01.2004 non vi è più la possibilità di computare tali categorie nelle quote riservate ai disabili assunti in base alla previgente normativa, gli stessi però sono esclusi dalla base di computo dei dipendenti. Per cui in questo campo devono essere indicati, il numero di lavoratori appartenenti alla categorie protette, in forza al 31.12.2003, anche in eccedenza al 1%, e che sino a tale data potevano includere nella quota di riserva del 7% riservata ai disabili.
Note
Annotazioni per provincia
L'utente ha la possibilità di indicare in questo campo eventuali commenti o comunicazioni da trasmettere al Ministero a livello provinciale in fase di denuncia annuale.
In questa sezione, in base all'articolo 9 comma 6 legge 68/1999, devono essere inseriti i dati provinciali relativi alla disponibilità dei posti e delle mansioni cui possono essere adibiti i lavoratori invalidi da assumere ai sensi dell'art.18 della L. 68/99. Devono essere elencate le mansioni messe a disposizione per i lavoratori disabili. Il numero totale dei posti deve corrispondere con il numero delle scoperture della quota di riserva. La mancata indicazione dettagliata dei posti disponibili, in numero sufficiente a soddisfare l'intera quota di scopertura numerica, implica la non completezza del prospetto. Possono omettere la dichiarazione delle mansioni, le aziende che hanno già coperto la propria quota di obbligo e le aziende che hanno attiva una convezione con la provincia di Milano.
DISPONIBILITA'
Cod disponibilità posti di lavoro
Numero progressivo che identifica l'inserimento di una nuova disponibilità di lavoro.
Descrizione
Descrizione.
Qualifica professionale CP2011
Qualifica professionale della posizione lavorativa disponibile utilizzando la nuova codifica come richiesto dal Decreto Direttoriale del 14 dicembre 2011.
Mansione
Mansione relativa alla tipologia di posti che si vanno a definire come disponibili.
Numero posti
Numero dei posti disponibili per l'anzidetta mansione.
Categoria soggetto
Categoria di lavoratori è stata prevista la disponibilità in inserimento. Valori ammessi:
- "Disabili"
- "Categorie protette"
Comune di assunzione
Comune dove si svolgerà la mansione lavorativa.
Capacità/controindicazioni
Se sono richieste capacità particolari o se il posto prevede particolari controindicazioni.
Presenza barriere architettoniche
Attivare il check se per la disponibilità in inserimento sono presenti eventuali barriere architettoniche.
Turni notturni
Attivare il check se per la disponibilità in inserimento sono previsti turni notturni.
Raggiungibilità mezzi pubblici
Attivare il check se per la disponibilità in inserimento i mezzi pubblici sono raggiungibili.
Categoria assunzione
Indicare con quale modalità si intende assolvere all'obbligo di assunzione del personale invalido che coprirà la mansione in linea, ai sensi dell'art. 18 della Legge 68/99. Valori ammessi:
- "In quota nominativa"
- "In quota numerica"
Sezione obbligatoria per le aziende che hanno ottenuto/richiesto la compensazione. All’articolo 5, comma 8 della legge sul collocamento obbligatorio, viene previsto che i datori di lavoro pubblici e privati possono essere autorizzati, dietro apposita richiesta motivata, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore a quello dovuto, avendo la possibilità di portare le unità in esubero a compensazione delle carenze riscontrate in altre unità produttive della stessa regione. La richiesta di compensazione territoriale deriva dalla impossibilità di collocare i disabili in unità produttive diverse, per esigenze organizzative aziendali. Può essere compilata più volte rispetto ad eventuali richieste di compensazione diversificate (disabili, categorie protette). Il quadro va compilato solo per le province in cui si assume in eccedenza o per le quali vi è un minor numero di soggetti assunti che verranno compensati in altre province. Le istruzioni relative al Decreto Direttoriale del 14.12.2011 definiscono la sezione obbligatoria per le aziende che intendono compensare all'interno delle proprie sedi o nelle aziende facenti parte dello stesso gruppo, così come definito dall'articolo 31 del decreto legislativo 276/2003. Nel caso di compensazione intergruppo, l'azienda che viene eventualmente indicata per le unità assunte in eccedenza o riduzione dovrà presentare il prospetto informativo anche nel caso non sia obbligata, ovvero nel caso in cui non sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazione tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Ulteriori specificazioni per le aziende fino a 50 dipendenti per il computo disabili art. 3.
Nel caso di sedi in più ambiti provinciali, questa sezione va utilizzata per indicare in quale provincia verranno assunti i lavoratori disabili. Nell'eventuale sede prescelta dovrà essere indicato "Eccedenza", mentre nella sede legale dovrà essere indicato "Riduzione".
Gli obblighi devono essere rispettati a livello nazionale. La compensazione è fatta direttamente dai datori di lavoro privati che, ferme restando le aliquote d'obbligo, possono assumere un numero di aventi diritto presso una unità operativa eccedente la percentuale del numero dei lavoratori assegnabile in quella realtà, portando in via automatica, le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive. Sugli stessi incombe l'onere della comunicazione, in via telematica, ai servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive interessate, attraverso l'invio del prospetto previsto dall'art. 9 comma 6.
La stessa disposizione vale per i cosiddetti "gruppi di imprese" disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo 276/2003, ove la compensazione può avvenire anche all'interno delle diverse imprese del gruppo.
Per i datori di lavoro pubblici devono essere indicati i campi relativi all'autorizzazione, se presente.
Può essere compilata più volte rispetto ad eventuali compensazioni diversificate (disabili, categorie protette). Il quadro va compilato solo per le province in cui si assume in eccedenza o per le quali vi è un minor numero di soggetti assunti che verranno compensati in altre province/aziende del gruppo.
Qualora esista una compensazione, è necessario eseguire due registrazioni per ogni compensazioni, perché la dobbiamo definire per la provincia che assume in eccedenza e la dobbiamo definire anche per la provincia che assumerà di conseguenza in riduzione.
Esempio: Azienda con sede operativa ad Alessandria e a Milano con più di 50 dipendenti:
Se stiamo eseguendo la denuncia per la provincia di Alessandria, che in ragione dei dipendenti (200) utili al computo dovrebbe assumere 14 dipendenti disabili e compiliamo i campi nel seguente modo:
Stato "Approvata"
Data 20/01/2011
Estremi Atto depositato ad Alessandria
Provincia "Milano"
Categoria compensazione "Eccedenza"
Numero "5" lavoratori
Categoria soggetto "Disabili"
Con questo inserimento, si intende che la mia sede di Alessandria si è impegnata ad assumere in eccedenza 5 lavoratori disabili in più, che saranno assunti in meno a "Milano", per cui Alessandria avrà l'onere di assumere "19" lavoratori disabili.
Se stiamo eseguendo la denuncia per la provincia di Milano, che in ragione dei dipendenti (200) utili al computo dovrebbe assumere 14 dipendenti disabili e compiliamo i campi nel seguente modo:
Stato "Approvata"
Data 20/01/2011
Estremi Atto depositato ad Alessandria
Provincia "Alessandria"
Categoria compensazione "Riduzione"
Numero "5" lavoratori
Categoria soggetto "Disabili"
Significa che la mia sede di Milano è autorizzata ad assumere in riduzione 5 lavoratori disabili in meno che saranno assunti in più a "Alessandria", per cui Milano avrà l'onere di assumere "9" lavoratori disabili.
COMPENSAZIONI
Provincia in compensazione
Provincia che è in compensazione rispetto a quella in linea, per cui si indica la provincia per la quale si assume un numero di lavoratori superiore a quello prescritto dalla legge (eccedenza) o che compensa il numero inferiore di assunzioni (riduzione).
Categoria soggetto
Categoria di lavoratori disabili oggetto della compensazione. La stessa provincia può esprimere diverse compensazioni solo per diverse categorie soggetto. Valori ammessi:
- "Disabili"
- "Categorie protette"
Categoria compensazione
Indicare "Eccedenza" se nella provincia per la quale si sta eseguendo la denuncia, viene assunto un numero di lavoratori superiore a quello prescritto dalla legge, o "Riduzione" se viene assunto un numero inferiore di lavoratori. Valori ammessi:
- "Eccedenza"
- "Riduzione"
Stato compensazione
Stato giuridico della domanda di compensazione. Valori ammessi:
- "Approvata/Concessa"
- "Richiesta"
Data atto compensazione
Data dell'istanza di richiesta della compensazione territoriale.
Estremi atto compensazione
Ente al quale è stata presentata l'istanza di richiesta di compensazione territoriale.
Numero lavoratori
Numero dei soggetti disabili coinvolti nella compensazione territoriale.
Compensazioni con azienda/ente appartenente allo stesso gruppo di imprese
Cod azienda/ente
In caso di compensazione che coinvolge un'azienda facente parte del gruppo di imprese, indicare il codice dell'azienda del gruppo, diversa da quella per cui si sta compilando il prospetto, che compensa o che viene compensata.
Note di storicizzazione
Note
Annotazioni libere a cura dell'utente.
Per quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 3 della legge 68/1999, le aziende che versano in particolari difficoltà, hanno la possibilità di richiedere un periodo di sospensione dagli obblighi di assunzione. I casi previsti riguardano i datori di lavoro che si trovano nelle seguenti situazioni:
- cassa integrazione guadagni straordinaria;
- procedure concorsuali;
- contratti di solidarietà difensivi.
Gli obblighi sono inoltre sospesi per la durata della procedura di mobilità e, nel caso in cui la procedura si concluda con il licenziamento di cinque dipendenti, per il periodo successivo di sei mesi in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione. Gli obblighi di legge rimangono sospesi fino al perdurare della procedura di interventi richiesta del datore di lavoro. Il datore di lavoro che si trova in uno delle situazioni appena elencate, deve presentare apposita richiesta di sospensione al competente servizio territoriale allegando documentazione atta a provare la sussistenza delle condizioni in essere e i relativi provvedimenti amministrativi che ne riconoscono la condizione. Le date di storicizzazione dell'archivio rappresentano le date di inizio e di fine validità della sospensione stessa.
SOSPENSIONI
Stato sospensione
Stato giuridico della domanda di sospensione. Valori ammessi:
- "Approvata/Concessa"
- "Richiesta"
Causale sospensione
Causa per cui si è eseguita la domanda di assunzione.
- "CIGS"
- "Mobilità"
- "Contratto di solidarietà"
- "Altro"
- "Fondo solidarietà L.662/1996"
- "Ass.Perc.Sostegno reddito"
- "CIG - Ordinaria"
- "CIG - In deroga"
Data fine sospensione
Data alla quale alla quale termina la condizione di sospensione.
Numero lavoratori
Numero dei lavoratori oggetto della domanda.
In questa sezione devono essere inseriti i dati provinciali relativi alle "Gradualità di avviamenti" ai sensi della L. 68/99 (aziende pubbliche che si trasformate in private). Gli altri dati sono presenti nella sezione aziendale. Le date di storicizzazione dell'archivio rappresentano le date di inizio e di fine validità della gradualità stessa.
GRADUALITA'
Azienda art.4 comma 11-bis L.236/1993 e D.M. 15/05/2000
N. assunzioni effettuate dopo la trasformazione
Inserire il numero dei lavoratori assunti dopo la trasformazione ad azienda privata.
In questa sezione devono essere inseriti i dati provinciali relativi agli esoneri richiesti o in essere.
ESONERI
Tipo esonero
Tipologia esonero. Valori ammessi:
- "Esonero art.5 c.3 L.68/99"
- "Esonero 60 per mille L.68/99"
Data inizio validità
Data di inizio validità dell'esonero.
Data fine validità
Data di fine validità dell'esonero.
Esonero fino al
Inserire data di fine validità della concessione di esonero.
Nr. lavoratori in esonero
Numero dei soggetti disabili coinvolti nell'esonero.
Parametri per esonero art.5 c.3 l.68/99
I parametri potranno essere compilati esclusivamente se il campo "Tipo esonero" è compilato con "Esonero art.5 c.3 L.68/99".
Stato esonero
Stato giuridico della domanda di esonero. Valori ammessi:
- "Approvata/Concessa"
- "Richiesta"
Data atto esonero
Data dell'istanza di richiesta dell'esonero.
Estremi atto esonero
Inserire l'ente al quale è stata presentata l'istanza di richiesta di esonero.
Esonero fino al
Inserire data di fine validità della concessione di esonero.
Percentuale esonero
Percentuale di esonero.
Parametri per esonero 60 per mille L.68/99
I parametri potranno essere compilati esclusivamente se il campo "Tipo esonero" è compilato con "Esonero 60 per mille L.68/99".
Data autocertificazione
Data autocertificazione.
Percentuale
Percentuale.
Numero lavoratori 60 per mille
Numero lavoratori 60 per mille.
«Art. 12. legge 68/1999 - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative).
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3, le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
«Art. 12-bis. legge 68/1999 - (Convenzioni
di inserimento lavorativo).
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo
di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati
soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo,
di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate
all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili
che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano
ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere
ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
b) durata non inferiore a tre anni;
c)
determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla
copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta,
dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonchè dei costi previsti
nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento
di più commesse di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle
persone disabili da parte del soggetto destinatario.
«Art. 14. -(D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3,secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico- operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
Le date di storicizzazione dell'archivio rappresentano le data di inizio e di fine validità della convenzione stessa.
CONVENZIONI
Prg.
Identifica attraverso un codice personale la convenzione che l'utente intende gestire.
Tipologia convenzione
Tipo di convenzione. Valori ammessi:
- "Convenzione legge 68/99 art. 11 c. 1"
- "Convenzione legge 68/99 art. 11 c. 4"
- "Riconoscim. legge 68/99 art. 4 c. 4"
- "Centralinista (L.113/85)"
- "Massiofisioterapista (403/71)"
- "Convenzione articolo 12"
- "Convenzione articolo 12bis" --> in questo caso viene visualizzato il box collassabile "Convenzioni rt.12Bis" attraverso il quale è possibile definire l'elenco dei lavoratori oggetto di tale convenzione. Infatti, come definito in premessa, in questo caso i lavoratori non sono in forza all'azienda in gestione ma ad una terza azienda, per cui è necessario definire i lavoratori ed i dati necessari alla stampa del prospetto.
- "Convenzione articolo 14" --> in questo caso viene visualizzato il box collassabile "Convenzioni art.14" attraverso il quale è possibile definire l'elenco dei lavoratori oggetto di tale convenzione. Infatti, come definito in premessa, in questo caso i lavoratori non sono in forza all'azienda in gestione ma ad una terza azienda, per cui è necessario definire i lavoratori ed i dati necessari alla stampa del prospetto.
- "Nessuno dei precedenti"
Stato convenzione
Stato giuridico della convenzione. Valori ammessi:
- "Approvata/Concessa"
- "Richiesta"
Data atto convenzione
Data dell'istanza di richiesta della convenzione.
Estremi atto convenzione
Ente al quale è stata presentata l'istanza di richiesta di convenzione.
N. lavoratori previsti
Numero di lavoratori oggetto della convenzione in gestione.
Data stipula convenzione
Data di stipula della convenzione.
Data concessione convenzione
Data di concessione della convenzione.
N.lavoratori ammessi a copertura quota riserva art.3
Dato che la norma prevede che il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1, per cui il numero dei dipendenti a copertura non corrispondono al numero di lavoratori soggetti a convenzione, in questo campo l'utente, DEVE, indicare la quota a scomputo della quota di riserva dei disabili.
CONVENZIONI ART. 12BIS - ART. 14
Il box collassabile, viene proposto esclusivamente se il campo "Tipologia convenzione" è compilato con il valore "Convenzione articolo 12bis" oppure "Convenzione articolo 14".
Utilizza azienda/Ente
Attivando il check la ricerca del soggetto verrà effettuata esclusivamente con il codice azienda/ente selezionato nella tabella; viceversa il soggetto verrà ricercato con azienda "000000" (Tutti i codici non definiti direttamente).
Cod soggetto
Codice del soggetto corrispondente al lavoratore oggetto della convenzione in linea.
% disabilità
Percentuale di disabilità del lavoratore in linea.
Inizio rapporto
Data inizio rapporto.
Fine rapporto
Data fine rapporto.
Tipologia contrattuale
Tipologia contrattuale del lavoratore come da tabella collegata.
Qualifica professionale CP2011
Qualifica istat del lavoratore come da tabella collegata.
Orario settimanale contrattuale
Orario settimanale contrattuale del dipendente.
Orario settimanale svolto part-time
Orario effettivamente svolto dal dipendente.
Categoria soggetto
Categoria soggetto. Valori ammessi :
- "Categorie protette"
- "Disabili"
Categoria assunzione
Categoria di assunzione. Valori ammessi :
- "In quota nominativa"
- "In
quota numerica"