Tabella personalizzazione stampa prospetto

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Contiene i dati utili alla parametrizzazione del prospetto L.68/99. È possibile personalizzare i dati con dei parametri utili genericamente a tutte le aziende oppure con dei parametri validi per ogni singola azienda. L'utente può inserire il codice dell’azienda per cui eseguire la personalizzazione: in questo caso, se la personalizzazione è già presente, verranno presentati i dati registrati per quell’azienda.

 

PERSONALIZZAZIONE STAMPA PROSPETTO INFORMATIVO L.68/99

Indicando il codice azienda, la personalizzazione della tabella è da considerate a livello di singola azienda. Qualora questo campo non sia stato compilato, assume il significato di "Parametri validi per tutte le aziende".

 

DEFINIZIONE

Permette di personalizzare il calcolo della durata del rapporto di lavoro di un dipendente definito a tempo determinato. Se non attivo, la durata del contratto è costituita dalla differenza tra la data di richiesta della stampa del prospetto informativo disabili L. 68/1999 e la data di assunzione; se attivo, la durata del contratto è costituita dalla differenza tra la data di scadenza tempo determinato e la data di assunzione.

Se attivo, viene emessa una segnalazione con il numero dei soggetti disabili e invalidi (art.18), che il datore di lavoro dovrebbe richiedere agli uffici competenti.

Se attivo viene emessa una segnalazione che evidenzia l'insorgenza di un nuovo obbligo in previsione di future assunzioni di lavoratori "computabili" il cui numero viene compilato nel successivo campo "Limite assunzioni dip. computabili per modifica obbligo". Infatti, se è attivo, la procedura esegue un ricalcolo della scopertura, aumentando il numero di lavoratori utili al computo, del valore indicato in "Limite assunzioni dip. computabili per modifica obbligo", ed evidenzia la nuova insorgenza. Ovviamente questa segnalazione non viene mai emessa per le aziende appartenenti alla fascia "C" (da 15 a 35 dipendenti), oppure alla fascia "B" (da 36 a 50) e che restano nella stessa fascia pur aumentando i lavoratori base di computo, in quanto non cambia l'impegno.

Collegato strettamente al campo precedente, deve essere indicato il numero minimo di assunzioni "computabili" entro il quale si vuole essere avvisati. Ad esempio, avendo indicato il valore "5", la procedura inizierà a emettere gli avvisi di "prossima insorgenza dell'obbligo" da quando mancano 5 dipendenti all'insorgenza dell'obbligo di assunzione dalle liste obbligatorie.

Se non attivo, i lavoratori a tempo determinato con una durata del rapporto di lavoro superiore a 6 mesi (attualmente esclusi dal computo del personale in forza) vengono considerati come la generalità dei lavoratori. Se attivo, in ottemperanza a quanto definito nella circolare del Ministero del Lavoro N. 18 del 18 luglio 2012, i lavoratori a tempo determinato con una durata del contratto di lavoro superiore a 6 mesi e minore di 12 mesi, verranno conteggiati nella forza lavoro in ragione del loro peso effettivo (numero mesi durata rapporto /12) ed in ragione della eventuale percentuale part-time.

Si è reso necessario in quanto la norma prevede che i lavoratori assunti come normodotati, che in costanza di rapporto di lavoro, divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 68/1999. Se non che la circolare del Ministero del Lavoro N. 2/2010 definisce che tale possibilità è esclusiva dell'ambito privatistico, per cui gli enti pubblici non possono eseguire tale computo. Di conseguenza questo campo dovrà essere "Non attivo" solo per le aziende del settore pubblico.

Si è reso necessario in quanto la circolare del Ministero del Lavoro N. 2 del 22 gennaio 2010 prevede che: il datore di lavoro privato distaccante dovrà includere il lavoratore distaccato nella base di computo della provincia ove è stato originariamente assunto, e qualora tale lavoratore sia disabile, lo stesso lavoratore sarà escluso dalla base di computo e computato nella quota di riserva della stessa provincia; mentre il datore di lavoro pubblico distaccante dovrà escludere il lavoratore distaccato nella base di computo della provincia ove è stato originariamente assunto, e qualora tale lavoratore sia disabile, lo stesso non sarà escluso dalla base di computo e computato nella quota di riserva della stessa provincia, fermo restando, invece, a carico del datore di lavoro distaccatario (ovvero ove è stato comandato) la sua inclusione nella base di computo provinciale, nonché, in qualità di disabile, la sua esclusione dalla base di computo e la sua computabilità nella quota di riserva di tale provincia.
Di conseguenza questo campo dovrà essere "Attivo" solo per le aziende del settore pubblico, in quanto la procedura, come noto è in grado di gestire e riconoscere solo i lavoratori distaccati (nel rapporto di lavoro, sezione "Rapporto/Organico", il campo natura rapporto compilato con "distaccato") presso l'azienda distaccataria. Mentre i lavoratori distaccati, per le aziende distaccanti, per la funzione sono dipendenti ordinari, per cui per il settore pubblico tali lavoratori devono essere forzatamente esclusi dal prospetto informativo.

Attivando il check si ottiene il dettaglio del dipendente.